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ANDIS: Sicurezza nelle scuole, a quando il decreto?

  pubblicata il 07/03/2022

Categorie: Archivio 22 , in primo piano

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La legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, approvata il 14 dicembre 2021, ha introdotto importanti modifiche al Dlgs 81/2008 prevedendo che “per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione”. L’altra importante modifica è nel fatto che il documento di valutazione dei rischi “è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.”
Si tratta di innovazioni normative richieste da molto tempo dai dirigenti scolastici: le misure di valutazione e prevenzione dei rischi strutturali degli edifici scolastici vengono affidate opportunamente alle competenze degli Uffici tecnici dell’Ente locale proprietario e vengono attivate sinergie e proficue collaborazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza a scuola.
L’assunzione di chiare e specifiche responsabilità da parte dei diversi soggetti responsabili della sicurezza negli edifici scolastici è condizione essenziale per rendere sostanziale, efficace e non puramente formale la salvaguardia della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori scolastici.


Per queste ragioni


le scriventi Organizzazioni
considerato che, ai sensi del nuovo articolato del D.lsg. 81/2008, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con proprio decreto deve fissare le modalità di redazione congiunta del DVR da parte del dirigente scolastico e dell’amministrazione dell’Ente locale proprietario;
considerato che i termini previsti dalla citata legge di conversione risultano ormai scaduti;
chiedono che
• il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, provveda senza ulteriori indugi all’emanazione del previsto decreto;
• nella stesura del predetto decreto si proceda ad una corretta e chiara ripartizione delle responsabilità tra dirigenti scolastici ed Enti Locali proprietari, prevedendo espressamente che:
- i dirigenti scolastici sono esonerati da qualsiasi responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare) qualora dimostrino di aver assolto con tempestività all’obbligo di richiesta all’Ente proprietario degli interventi strutturali, di manutenzione e di messa in sicurezza degli edifici;
- gli Enti proprietari rispondano della valutazione dei rischi strutturali e dell’individuazione delle misure necessarie a prevenirli;
- gli Enti proprietari siano tenuti a consegnare edifici a norma e a verificare sistematicamente lo stato di sicurezza dei locali scolastici;
confidano
nel rapido pieno completamento dell’iter previsto, affinché non sia vanificata di fatto la volontà espressa dal Parlamento.

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4.TMN - 09/03/2022 12.47.39 - Andis, Disal e Cisl Scuola a Bianchi: a quando decreto su
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