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Sicurezza delle scuole: la proposta dell'ANDIS

  pubblicata il 23/10/2019

Categorie: Archivio 19 , documenti andis nazionale , News Andis

Sicurezza delle scuole: la proposta dell'ANDIS

Occorre ribadirlo a chiare lettere: l’edilizia scolastica è vera emergenza nazionale, rispetto alla quale non va elusa alcuna azione di contrasto, sia in termini di risposta immediata che di previsione legislativa. «Ogni tre giorni crolla un pezzo di un edificio scolastico nel Paese», si legge nell’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva. E se si consulta l’Anagrafe dell’Edilizia scolastica del Miur si scopre che, su 41mila edifici scolastici attivi in Italia, 22mila sono stati costruiti prima del 1970, il 23% di essi non possiede il certificato di collaudo statico, il 59,5% non ha il certificato di prevenzione incendi, il 54% non ha il certificato di agibilità/abitabilità. Una situazione davvero drammatica, che interessa in particolare il Sud e le Isole dove il fabbisogno di manutenzione straordinaria supera il 40% del patrimonio edilizio. Si può comprendere, allora, come ha ieri ben riportato «Il Mattino», quale forte senso di frustrazione e rabbia avvertano oggi i dirigenti scolastici italiani, tenuti a garantire la sicurezza e la salute di 8 milioni di alunni/studenti e di oltre 800mila operatori.
Individuati dalla legge quali «datori di lavoro» senza che possano disporre di risorse e competenze adeguate, i dirigenti scolastici sono chiamati ad esercitare responsabilità esclusiva relativamente all’utilizzazione dei locali, all’organizzazione del lavoro, alle attrezzature e agli arredi, alle sostanze utilizzate, all’uso dei dispositivi di protezione individuale, alla gestione delle emergenze, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e informazione dei lavoratori. Per non parlare anche degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa antincendio del 1998.
A fronte di tale gravame di responsabilità la legge prevede in capo al dirigente scolastico, in caso di inadempienza, sanzioni penali e pecuniarie. A preoccupare maggiormente è il costante orientamento negativo della Corte di Cassazione, che più volte, negli ultimi anni, ha sancito la piena responsabilità (derivante proprio dalla qualifica di «datore di lavoro») del dirigente scolastico, sia in caso di incidente occorso in ambito scolastico che per effetto di carenze strutturali dell’edificio e/o per lavori di adeguamento e messa in sicurezza non eseguiti dall’Ente proprietario.
L’Andis ritiene, allora, che occorra in particolare modificare l’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/08, che estende alla scuola alcune competenze già assegnate dalla legge 23 all’Ente proprietario e finisce per gravare il dirigente scolastico di una responsabilità «non sostenibile». Nel caso specifico di locali e spazi non utilizzati quali ad esempio tetti, sottotetti, locali tecnici ecc, il dirigente non ha neanche la possibilità di richiedere gli interventi di manutenzione necessari, per la difficoltà della scuola nel valutare i cosiddetti «rischi invisibili», in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo e in assenza di segnali di ammaloramento delle strutture utilizzate, quali crepe, tracce di umidità. L’individuazione e la segnalazione di criticità nei locali suddetti si configura, a parere dell’Andis, come un’attività «non sostenibile» da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione di una scuola, in quanto richiede quasi sempre la presenza di esperti di alto profilo per i controlli tecnico-specialistici, di strumentazioni e apparati protettivi per le ispezioni in quota, o di ditte esterne appositamente appaltate in base al rischio da valutare.
Serve allora un provvedimento legislativo che distingua il Dirigente scolastico dal datore di lavoro in ambito prevenzionistico. Nei prossimi giorni l’Andis formalizzerà al Governo e al Parlamento una proposta di modifica degli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08 (già avanzata nella passata Legislatura), che sancisca in modo chiaro ed univoco basato su questi punti: la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all’attività scolastica; i dirigenti scolastici sono sollevati da qualsiasi responsabilità qualora dimostrino di aver assolto con tempestività all’obbligo di richiesta all’ente proprietario degli interventi strutturali, di manutenzione e di messa in sicurezza degli edifici; la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli ricadono nella responsabilità esclusiva dell’Ente proprietario; gli Enti proprietari hanno l’obbligo di consegnare edifici a norma, verificare sistematicamente lo stato di sicurezza degli stessi, effettuare gli interventi di manutenzione per prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo.
 

Presidente Nazionale Andis

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