Dal “cinque per classe” al 30%: come è cambiata la scuola italiana degli alunni con cittadinanza non italiana (CNI)

di Rossella De Luca

Dalle circolari del 1989 e del 1990, firmate dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella, al limite del 30% introdotto nel 2010: numeri, norme e trasformazioni di una scuola sempre più multiculturale.

C’è un modo particolarmente efficace per comprendere quanto sia cambiata la scuola italiana negli ultimi trentacinque anni: rileggere le norme sull’inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana e metterle a confronto con i numeri.

Nel 1989, quando il Ministero intervenne per disciplinare l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo, la loro presenza era ancora molto contenuta. Nell’anno scolastico 1989/90 gli alunni con cittadinanza non italiana erano 13.668, appena lo 0,14% della popolazione scolastica.

Nel 2024/25, secondo i dati elaborati dalla Fondazione ISMU su fonte ISTAT, sono arrivati a 931.323, pari all’11,6% degli studenti complessivamente iscritti.
La scuola italiana, dunque, non si trova semplicemente a gestire un fenomeno numericamente più grande: si trova a governare una trasformazione strutturale della propria composizione sociale e culturale.

Dal 1989 a oggi: la crescita in numeri

La serie storica del Ministero dell’Istruzione consente di cogliere immediatamente la dimensione del cambiamento.

Anno scolasticoAlunni con cittadinanza non italianaIncidenza sulla popolazione scolastica
1988/8911.7910,12%
1989/9013.6680,14%
1990/9118.7940,19%
1991/9225.7560,27%
1992/9330.5470,32%
1998/9985.5221,09%
2008/09629.3607,03%
2013/14803.0539,00%
2017/18841.7199,71%
2024/25931.323*11,6%*

* Dato 2024/25 elaborato dalla Fondazione ISMU su fonte ISTAT; la serie storica ministeriale precedente utilizza criteri e fonti statistiche non perfettamente sovrapponibili.

Una crescita che cambia scala

Possiamo rappresentare visivamente il passaggio:

1989/90     13.668     █

1992/93     30.547     ██

1998/99     85.522     █████

2008/09    629.360     ████████████████████████████████

2013/14    803.053     ████████████████████████████████████████

2017/18    841.719     █████████████████████████████████████████

2024/25    931.323*    █████████████████████████████████████████████

Il dato più significativo non è soltanto la crescita quantitativa. È il cambiamento della natura stessa del fenomeno.

Nel 2019/20, ad esempio, il Ministero rilevava circa 877 mila studenti con cittadinanza non italiana e sottolineava che il 65,4% era nato in Italia: questo significa che la categoria amministrativa della “cittadinanza non italiana” non coincide necessariamente con quella dell’alunno appena arrivato in Italia o con quella dell’alunno che non conosce la lingua italiana.

È una distinzione fondamentale anche quando si ragiona sul limite del 30%.

Le circolari del 1989 e del 1990

Il primo passaggio normativo significativo risale alla Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301, dedicata all’“Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo”.

Il riferimento alle cinque unità non costituiva un tetto generale al numero complessivo degli alunni stranieri presenti in una classe. La C.M. 205/1990, intitolata La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale, richiamava infatti il criterio del raggruppamento, ove possibile, degli alunni appartenenti allo stesso gruppo linguistico, stabilendo che tale gruppo non dovesse superare le cinque unità per classe. La stessa circolare raccomandava, più in generale, di distribuire gli alunni stranieri in ragione di poche unità per classe, così da favorirne l’integrazione linguistica con gli alunni italiani.

In questo quadro compare anche il riferimento alle cinque unità per classe.

Ma attenzione: il dato va letto correttamente.

La circolare del 1990 faceva riferimento alla possibilità, ove possibile, di raggruppare nelle classi alunni appartenenti allo stesso gruppo linguistico, precisando che questi non dovevano superare il numero di cinque per ciascuna classe.

Non si trattava quindi del limite di cinque alunni stranieri complessivamente presenti nella classe.

Era un criterio riferito, in particolare, alla concentrazione di alunni appartenenti allo stesso gruppo linguistico.

Questa differenza è importante perché il confronto con il successivo 30% rischia altrimenti di essere fuorviante.

Cinque alunni e 30%: due criteri non equivalenti

Per capire concretamente la differenza, possiamo trasformare il numero “cinque” in percentuale.

Numero alunni della classe5 alunni rappresentano30% della classe
1827,8%5,4
2025,0%6
2222,7%6,6
2420,8%7,2
2520,0%7,5
2718,5%8,1
3016,7%9

Il confronto mostra un dato evidente: cinque alunni non equivalgono al 30%.

Ma, soprattutto, i due criteri rispondono a logiche diverse.

Nel 1990 il riferimento era al gruppo linguistico, dal 2010 il riferimento diventa invece quello degli alunni con cittadinanza non italiana, con una particolare attenzione alla conoscenza della lingua italiana.

Il 30% arriva nel 2010

La svolta avviene con la Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Il criterio indicato è quello secondo cui il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non dovrebbe superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti.

La stessa disciplina, tuttavia, prevede margini di flessibilità.

Le Linee guida ministeriali ricordano infatti che il limite può essere innalzato quando gli alunni possiedono adeguate competenze linguistiche e può essere ridotto in presenza di una conoscenza insufficiente della lingua italiana o di particolari situazioni di complessità.

Il 30%, quindi, non nasce come una barriera assoluta, ma come uno strumento di programmazione della distribuzione degli alunni. Il limite era dunque concepito come criterio organizzativo e di programmazione territoriale, non come divieto generalizzato di iscrizione.

La finalità dichiarata è quella di evitare concentrazioni eccessive e favorire una distribuzione equilibrata sul territorio.

Un altro passaggio nel 2024: il 20%

Nel 2024 il legislatore interviene nuovamente sul tema: il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, introduce una misura specifica collegata non semplicemente alla cittadinanza, ma alla prima iscrizione al sistema nazionale di istruzione e alla competenza linguistica.

La norma prevede la possibilità di assegnare un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri (leggi: alunni/studenti con cittadinanza non italiana – CNI) nelle classi nelle quali gli studenti che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione oppure che non possiedono competenze linguistiche di base almeno pari al livello A2 del QCER siano pari o superiori al 20% degli studenti della classe, nei limiti delle risorse disponibili.

È un passaggio importante.

Il legislatore sembra infatti spostare ulteriormente l’attenzione: dalla cittadinanza alla competenza linguistica.

Non tutti gli studenti con cittadinanza non italiana hanno bisogno dello stesso tipo di intervento.

Un ragazzo nato in Italia, che ha frequentato per anni la scuola italiana e possiede piena padronanza della lingua, presenta esigenze evidentemente diverse rispetto a un alunno appena arrivato nel Paese e privo delle competenze linguistiche di base.

La misura introdotta dal 2024 è stata oggetto di ulteriori interventi attuativi e di proroga. La legge di conversione del decreto-legge del 2026 ha prorogato fino all’a.s. 2026/27 alcune disposizioni dell’art. 10 del D.L. 71/2024 relative all’organico e alle assegnazioni, con decorrenza delle assegnazioni dal 1° settembre 2026.

Inoltre, le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo, adottate con decreto del 2026 e applicabili dall’a.s. 2026/27, richiamano espressamente l’insegnamento dell’italiano per gli studenti stranieri e l’assegnazione di docenti aggiuntivi nelle sezioni con oltre il 20% di studenti stranieri nelle condizioni previste dalla normativa.

5 cose da sapere sul “30%”

IL 30% IN 5 PUNTI

  1. Non è una soglia assoluta. La formulazione ministeriale parla di una percentuale che non dovrebbe essere superata “di norma”.
  2. Si riferisce agli alunni con cittadinanza non italiana.Non coincide automaticamente con il numero degli alunni appena arrivati in Italia.
  3. La competenza linguistica conta.Le indicazioni ministeriali prevedono la possibilità di derogare al limite in presenza di adeguate competenze linguistiche o, al contrario, di ridurlo in situazioni di particolare complessità.
  4. Il 20% del 2024 è un’altra cosa.Non sostituisce semplicemente il 30%: riguarda specifiche classi con studenti di prima iscrizione al sistema nazionale o privi di competenze linguistiche di base almeno A2 e si collega alla possibilità di assegnare docenti per l’italiano L2, nei limiti delle risorse disponibili.
  5. Il problema non è soltanto numerico.La vera questione organizzativa è come distribuire gli studenti, individuare i bisogni linguistici, organizzare l’accoglienza e costruire percorsi di apprendimento efficaci.

931 mila studenti: la scuola del 2024/25

Gli ultimi dati disponibili per l’intero sistema scolastico, relativi all’anno scolastico 2024/25, indicano 931.323 studenti con cittadinanza non italiana, pari all’11,6% della popolazione scolastica complessiva.

La distribuzione non è uniforme:

Ordine di scuolaIncidenza CNI sulla popolazione scolastica
Scuola dell’infanzia12,7%
Scuola primaria13,7%
Secondaria di I grado12,6%
Secondaria di II grado< 9%
Totale11,6%

Il dato racconta anche una trasformazione generazionale: una quota molto significativa degli studenti con cittadinanza non italiana è nata in Italia.

Questo rende sempre meno adeguato leggere il fenomeno esclusivamente attraverso la categoria “alunno straniero”.

La distribuzione territoriale, ad esempio, è altrettanto importante.

Il dato ministeriale riferito alle scuole statali per il 2024/25 stimava 864.425 alunni con cittadinanza non italiana. La Lombardia ne concentrava 220.068, il Veneto 91.096, l’Emilia-Romagna 107.747 e la Campania 33.245.

RegioneAlunni CNI – scuole statali 2024/25
Lombardia220.068
Emilia-Romagna107.747
Veneto91.096
Piemonte79.591
Lazio79.327
Toscana71.420
Campania33.245

Anche questo dato aiuta a comprendere perché una disciplina nazionale debba necessariamente essere accompagnata da strumenti di flessibilità territoriale.

Le condizioni di una scuola collocata in un territorio ad alta presenza di popolazione immigrata possono essere molto diverse da quelle di una scuola che incontra il fenomeno soltanto occasionalmente.

Dal numero alla progettazione educativa

È probabilmente questo il punto sul quale vale la pena concentrare oggi la riflessione: il passaggio dal “cinque per classe” al “30%” racconta l’evoluzione di un problema che non è più soltanto quello dell’inserimento di alcuni alunni provenienti da altri Paesi.

Nel 1989/90 gli alunni con cittadinanza non italiana erano appena lo 0,14% della popolazione scolastica, oggi sono oltre uno studente su dieci.

E questo cambia inevitabilmente anche il compito del dirigente scolastico.

La questione non può essere ridotta alla semplice verifica di una percentuale al momento della formazione delle classi.

Occorre considerare:

  • la composizione linguistica delle classi;
  • la storia scolastica degli studenti;
  • il livello di conoscenza della lingua italiana;
  • la presenza di studenti appena arrivati in Italia;
  • l’eventuale concentrazione territoriale;
  • le risorse professionali disponibili;
  • i percorsi di italiano L2;
  • la collaborazione con famiglie, enti locali e servizi territoriali;
  • l’equilibrio complessivo delle classi;
  • la qualità delle relazioni e del clima educativo.

In altre parole, il dato quantitativo deve diventare uno strumento di programmazione, non sostituire la progettazione educativa.

Dal 1990 al 2026: che cosa è cambiato?

La traiettoria normativa può essere sintetizzata così:

PeriodoRiferimentoContenuto
1989C.M. 301/1989Inserimento degli alunni stranieri; attenzione alla distribuzione e ai gruppi provenienti dallo stesso Paese
1990C.M. 205/1990Educazione interculturale; massimo di cinque per classe per il raggruppamento dello stesso gruppo linguistico; raccomandazione alla distribuzione in poche unità
1999D.P.R. 394/1999, art. 45Diritto all’istruzione dei minori stranieri e criteri di inserimento; ripartizione evitando classi con presenza predominante di alunni stranieri
2010C.M. 2/2010Criterio ordinario del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana
2014Nota 19 febbraio 2014, n. 4233Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
2022Orientamenti interculturaliEvoluzione del quadro pedagogico e organizzativo
2024D.L. 71/2024, art. 11, conv. L. 106/2024Soglia del 20% per specifiche misure di insegnamento dell’italiano L2
2026Quadro vigenteRafforzamento dell’attenzione alla competenza linguistica e alle misure di italiano L2

Una riflessione per la scuola di oggi

A distanza di oltre trent’anni dalle prime circolari, forse la domanda non è più soltanto “quanti alunni stranieri possono stare in una classe?”. La domanda più utile per una scuola è: “Quali condizioni servono perché quella classe possa funzionare bene per tutti?”

È una domanda diversa, e porta con sé una responsabilità diversa per il dirigente scolastico.

La formazione delle classi non può essere una semplice operazione aritmetica. È una delle principali decisioni organizzative attraverso cui la scuola costruisce le condizioni dell’apprendimento.

Il numero è importante, perché le concentrazioni possono produrre bisogni organizzativi e didattici specifici.

Ma il numero, da solo, non racconta la complessità.

Cinque studenti che parlano la stessa lingua nel 1990 non sono la stessa cosa di cinque studenti con cittadinanza non italiana nel 2026.

E cinque studenti appena arrivati in Italia non sono la stessa cosa di cinque ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese.

La vera evoluzione della scuola italiana, allora, sta forse proprio qui: nell’aver progressivamente spostato lo sguardo dalla categoria amministrativa alla persona, dalla cittadinanza al bisogno educativo, dalla semplice presenza alla partecipazione effettiva alla vita scolastica.

Per il dirigente scolastico questo significa governare contemporaneamente equità nella distribuzione, qualità dell’insegnamento, competenza linguistica, inclusione e sostenibilità organizzativa.

È una sfida che non si risolve con una percentuale.

La percentuale può aiutare a programmare. La scuola, però, deve continuare a leggere le persone.

Fonti essenziali

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito, serie storiche sugli alunni con cittadinanza non italiana.
  • MIM, Focus – Principali dati della scuola. Avvio anno scolastico 2024/2025.
  • MIM, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
  • Fondazione ISMU, dati 2024/25 su fonte ISTAT, richiamati dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
  • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, art. 11, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

 

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